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Le opere comprese nel piano decennale deliberato dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono dichiarate di pubblica utilita' con l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Consiglio di amministrazione ovvero del Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno. Resta ferma la dichiarazione di indifferibilita' e di urgenza contemplata dall'art. 4 della stessa legge.

Testo in vigore dal 31 marzo 1952 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-22;166~art3 · fonte del testo