Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1969 al 25 agosto 2016. Leggi il testo vigente →
Ai fini della presente legge, i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro vengono distinti secondo i tipi e le denominazioni stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto nel successivo articolo 11.
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 25 agosto 2016
