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Chiunque spedisca all'estero, o immetta al consumo interno, in violazione della presente legge, i prodotti di cui all'articolo 1 della legge stessa e' punito con la multa da lire centomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 25 agosto 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-10;96~art10 · fonte del testo