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I prodotti oggetto della presente legge che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal regolamento di esecuzione possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal regolamento stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorita' sanitaria provinciale che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 25 agosto 2016
