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I residui di lavorazione dei pomodori pelati e del succo di pomodoro, idonei alla preparazione di conserve a base di pomodoro, possono essere impiegati esclusivamente nell'ambito dello stabilimento che li produce e sempre che nello stesso stabilimento venga prodotto del concentrato partendo da frutto fresco. I residui ed i cascami di lavorazione riutilizzabili per la produzione di sostanze alimentari, comprese quelle ad uso zootecnico, debbono essere sottoposti ad idonea conservazione sotto il profilo sia igienico-sanitario che merceologico, qualora non si provveda alla loro immediata utilizzazione. I residui ed i cascami di lavorazione non riutilizzabili per la produzione di sostanze alimentari, comprese quelle ad uso zootecnico, debbono sollecitamente essere allontanate dai locali di lavorazione e di confezionamento e distrutti. Qualora tali prodotti siano utilizzabili per scopi industriali diversi da quelli alimentari, essi, se non si provveda al loro immediato impiego, devono essere conservati adeguatamente ed efficacemente protetti in modo da evitare qualsiasi causa di insalubrita'.
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 25 agosto 2016
