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I prodotti previsti dalla presente legge debbono essere confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto nel regolamento di esecuzione, qualora non vengano posti, all'atto della preparazione, nei contenitori destinati alla vendita, debbono essere conservati in recipienti e con l'impiego dei consueti mezzi fisici atti a garantirne la conservazione.

Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 25 agosto 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-10;96~art6 · fonte del testo