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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a istituire apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1959-60 onde far luogo alla restituzione prevista dall'art. 18.
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970
