Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Art. 36 — Decorrenze
Il contributo personale per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' dovuto dagli iscritti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative prestazioni hanno inizio dopo un anno dalla predetta data.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
