Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Art. 35 — Facilitazioni
Sono estesi all'ente e alle prestazioni da esso corrisposte tutti i privilegi e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, o comunque in materia di assicurazioni sociali, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
