All'art. 6 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e' aggiunto il seguente comma: "In caso di trapasso, per qualsiasi motivo, di gestione di imposte di consumo, il nuovo gestore e' solidalmente responsabile con i precedenti, per il mancato o irregolare versamento dei contributi relativi alle gestioni cessate".

Testo vigente dal 9 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-06;736~art13 · fonte del testo