All'art. 27 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1948, n. 1134, sono aggiunti i seguenti commi: "I contributi per il riconoscimento di maggiore anzianita' posteriore all'8 luglio 1938, tardivamente denunziata, sono calcolati sulla base della retribuzione corrisposta al dipendente al momento della denuncia della maggiore anzianita'. Ugualmente sono calcolati in base alla retribuzione corrisposta dall'epoca del riconoscimento i contributi arretrati per i lavoratori che siano tardivamente denunciati per l'iscrizione al Fondo. I contributi relativi a periodi di anzianita' successivi all'8 luglio 1938 devono essere versati in unica soluzione dal datore di lavoro che procede al riconoscimento dell'anzianita'".

Testo vigente dal 9 luglio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-06-06;736~art14 · fonte del testo