Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, e' aumentato da due a tre.

Testo vigente dal 30 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-09-02;1101~art14 · fonte del testo