Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, e' aumentato da due a tre.
Testo vigente dal 30 ottobre 1951
