Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' istituito presso l'Istituto stesso un Comitato speciale con i compiti di cui all'articolo successivo, composto dai seguenti membri:

  • 1)il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che presiede il Comitato;
  • 2)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • 3)un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • 4)quattro rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; imposte dirette;
  • 6)un rappresentante delle Casse di risparmio;
  • 7)il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  • 8)un rappresentante dell'istituto nazionale delle assicurazioni. I membri di cui ai numeri 1) e 7) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facolta' di farsi rappresentare da chi li sostituisce nelle funzioni della carica. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per i membri indicati ai numeri 4), 5) e 6), di tutte le rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 luglio 1971, n. 587

3

La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 31) che "La rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in seno al comitato speciale di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' soppressa".

Testo vigente dal 1 settembre 1971

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 luglio 1971, n. 587

    La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 31) che "La rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in seno al comitato speciale di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' soppressa".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art4 · fonte del testo