La maggiore spesa di lire 3.600.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge, gravera' sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ed alla relativa copertura si provvedera' a carico delle dotazioni del capitolo n. 47 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1955-56, e del corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-01-18;22~art3 · fonte del testo