La spesa, di cui al precedente articolo, gravera' sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e sara', ripartita in tre esercizi finanziari e partire dall'esercizio 1953-54. Alla copertura della quota di L. 60.000.000 per ciascuno dei tre esercizi finanziari si provvedera' con una corrispondente parte dei fondi stanziati al capitolo che portera' la denominazione: "Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario" sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi 1954-55 e 1955-56.

Testo vigente dal 27 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;3~art2 · fonte del testo