La maggiore spesa di L 1.600.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge, gravera' sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione e sara' compensata, per gli effetti del comma quarto dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 192 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;3095~art2 · fonte del testo