Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti della carriera degli esperti per la documentazione diplomatica, sono conferiti a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, al personale degli Archivi di Stato in possesso del requisito di cui all'articolo 2, lettera a), e che, da almeno cinque anni, presti servizio presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri. Gli impiegati trasferiti conservano, anche agli effetti della progressione di carriera, l'anzianita' di servizio e di qualifica acquisita e sono collocati nel nuovo ruolo con la qualifica corrispondente a quella di provenienza.

Testo vigente dal 1 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;118~art5 · fonte del testo