[1]All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' per l'esercizio in corso mediante la riduzione dello stanziamento di parte ordinaria reso possibile dal trasferimento del personale degli Archivi di Stato, gia' comandato a prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri, alle dirette dipendenze del Ministero stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri.

[2]TABELLA Numero Coefficiente Qualifica dei posti 670 Esperto principale........................| 500 Esperto superiore......................... > 3 402 Esperto capo..............................|

Testo vigente dal 1 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;118~art6 · fonte su Normattiva