Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento continuano, in considerazione della conoscenza delle lingue locali, degli usi e dei costumi dei Paesi stranieri, a prestare servizio nelle sedi in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tuttavia, per esigenze di servizio il predetto personale, puo' essere trasferito ad altra sede o anche essere chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri. In quest'ultimo caso compete il trattamento economico previsto per il personale di ruolo di servizio nel territorio della Repubblica.
Testo vigente dal 1 agosto 1956
