Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento continuano, in considerazione della conoscenza delle lingue locali, degli usi e dei costumi dei Paesi stranieri, a prestare servizio nelle sedi in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tuttavia, per esigenze di servizio il predetto personale, puo' essere trasferito ad altra sede o anche essere chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri. In quest'ultimo caso compete il trattamento economico previsto per il personale di ruolo di servizio nel territorio della Repubblica.

Testo vigente dal 1 agosto 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-06-30;775~art5 · fonte del testo