Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento

Art. 4 — Accesso all'archivio informatizzato da parte delle società segnalanti

Relativamente ai dati di cui all'articolo 2, le societa' segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'iscrizione dei dati di loro competenza e per la consultazione di quelli forniti dalle altre societa'. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 3 e fermo restando l'obbligo di notifica di cui al comma 1 dello stesso articolo 3, le societa' segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'immissione delle informazioni di loro competenza. L'accesso alla consultazione delle informazioni fornite dalle altre societa' puo' essere autorizzato di volta in volta dal titolare dell'archivio alle societa' che ne fanno espressa richiesta.

Testo vigente dal 22 agosto 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-08-17;166~art4 · fonte su Normattiva