Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.
- Art. 1 — Sistema di prevenzione
- Art. 2 — Dati che alimentano l'archivio informatizzato
- Art. 3 — Informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato
- Art. 4 — Accesso all'archivio informatizzato da parte delle società segnalanti
- Art. 5 — Scambio di dati con la Banca d'Italia
- Art. 6 — Disposizioni finanziarie
- Art. 7 — Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione
- Art. 8 — Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
- Art. 9 — Entrata in vigore