Il personale di ruolo in servizio nella Biblioteca "Sagarriga Visconti-Volpi" alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato nei ruoli del personale statale delle biblioteche pubbliche governative in relazione alla qualifica rivestita alla data del 1° gennaio 1951, secondo quanto e' stabilito dalla annessa tabella. L'inquadramento, da effettuarsi anche in soprannumero in caso di mancanza di posti vacanti e disponibili, e' subordinato al possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per l'assunzione nei detti ruoli, ad eccezione dell'eta', nonche' all'esito favorevole di in colloquio, da sostenere davanti ad una apposita Commissione, sui servizi bibliografici e sui compiti propri degli appartenenti al ruolo nel quale l'inquadramento medesimo deve essere effettuato. La Commissione di cui trattasi e' composta del commissario straordinario della Biblioteca "Sagarriga Visconti-Volpi" in qualita' di presidente, di un funzionario avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o di ispettore capo del Ministero della pubblica istruzione e di un bibliotecario appartenente al ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative avente qualifica non inferiore a quella di bibliotecario di prima classe. Spetta alla Commissione indicata nei commi precedenti stabilire per il direttore, gli assistenti e gli alunni d'ordine, e sempre che il colloquio abbia esito positivo, la qualifica da conferire al personale medesimo nel ruolo ed entro i limiti indicati nella sopracitata tabella. I soprannumeri che dovessero determinarsi nei ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative in seguito all'inquadramento del personale di ruolo della Biblioteca "Sagarriga Visconti-Volpi" previsto dal presente articolo saranno riassorbiti con le prime successive vacanze.

Testo vigente dal 16 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-28;330~art3 · fonte del testo