Il personale di ruolo di cui all'art. 3 puo' chiedere il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato anteriormente all'inquadramento, agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, facendo domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per il riconoscimento dei servizi di cui al precedente comma e' dovuto all'Erario un contributo a carico del personale pari al 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riconosciuto.

Testo vigente dal 16 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-28;330~art5 · fonte del testo