I membri della Commissione di inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda, gli atti medesimi ed i documenti acquisiti. Salvo che il fatto costituisca un delitto piu' grave, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblichi o renda comunque noti, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene piu' gravi.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;596~art6 · fonte su Normattiva