I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave delitto, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene piu' gravi.

Testo vigente dal 30 maggio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;172~art6 · fonte su Normattiva