Art. 3 — Poteri e limiti della Commissione
La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione ha facolta' di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Qualora l'autorita' giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non e' opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
Testo vigente dal 24 maggio 2002
