Art. 4 — Poteri e limiti della Commissione
La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica altresi' l'articolo 203 del codice di procedura penale. La Commissione puo' richiedere, sulle materie attinenti alle finalita' della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. La Commissione puo' opporre motivatamente all'autorita' giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti. La Commissione puo' ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copia di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalita' della presente legge. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. La Commissione puo' richiedere, nelle materie attinenti alle finalita' della presente legge, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia. La Commissione acquisisce gli atti prodotti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto» istituita dalla legge 8 marzo 2019, n. 21. La Commissione puo' avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione di documenti o di consegna di atti, di cui al presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
Testo vigente dal 9 aprile 2024
