Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La Commissione ha il compito di accertare le modalita' di gestione dei fondi pubblici destinati alla cooperazione allo sviluppo, in applicazione delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49. In particolare la Commissione ha il compito di accertare:

  • a)i criteri e le modalita' adottati nella valutazione e nella approvazione dei programmi e nella verifica dei risultati;
  • b)i criteri e le modalita' adottati nell'affidamento dei singoli progetti ad esecutori privati, comprensivi dell'elenco dei progetti e degli affidatari;
  • c)l'ammontare complessivo e dettagliato, anno per anno, per settore, per tipologia, per ripartizione geografica, nonche' le relative responsabilita' organizzative dei finanziamenti stanziati ed erogati;
  • d)la conformita' dei provvedimenti attuativi alle finalita' di cui alle citate leggi n. 38 del 1979, n. 73 del 1985 e n. 49 del 1987, ed in particolare a quelle indicate all'articolo 1 della legge n. 49 del 1987;
  • e)lo stato di attuazione dei programmi avviati ed in particolare se, in quali casi e per quali motivi gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti;
  • f)i risultati economici e sociali degli interventi finanziati a titolo bilaterale o multilaterale, con doni o crediti d'aiuto, con particolare riferimento alla sostenibilita', alla redditivita' ed alla effettiva continuita' di funzionamento degli impianti o delle iniziative, verificando l'efficacia e la congruita' delle iniziative realizzate rispetto alle esigenze delle popolazioni destinatarie. La Commisione procedera' alle opportune verifiche con i Paesi interessati;
  • g)i criteri adottati nella valutazione delle iniziative di emergenza e straordinarie ed i criteri di assegnazione dei relativi progetti;
  • h)la quantita' delle risorse stanziate per interventi di emergenza realmente giunte a destinazione;
  • i)l'esistenza di sprechi o distorsioni nell'uso delle risorse;
  • l)l'eventuale destinazione di fondi per la cooperazione a fini militari o comunque per finalita' diverse o vietate dalla citata legge n. 49 del 1987;
  • m)le responsabilita' dirette o indirette di soggetti pubblici o privati nelle ipotesi di cui alle lettere i) e l);
  • n)le eventuali responsabilita' politiche, amministrative, civili e penali;
  • o)la corretta attuazione delle procedure concorsuali e contrattuali per la selezione del personale;
  • p)l'incidenza delle spese di amministrazione e di gestione rispetto all'ammontare delle risorse effettivamente pervenute ai beneficiari finali, cioe' alle popolazioni;
  • q)l'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla attivita' di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 8, una relazione che indichi le possibili modifiche legislative e regolamentari finalizzate ad assicurare una corretta gestione nonche' piu' efficaci procedure di controllo nell'uso dei fondi per la cooperazione allo sviluppo. Nello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3, la Commissione tiene conto dell'esperienza di aiuto pubblico allo sviluppo di altri Paesi industrializzati, della Comunita' europea e delle principali organizzazioni internazionali. La Commissione accertera', altresi', i criteri e le modalita' di intervento del Mediocredito, della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), della Societa' italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST) e di quanti altri organismi finanziari abbiano operato nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-01-17;46~art2 · fonte su Normattiva