Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
Art. 2 — Finalità
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La Commissione ha il compito di accertare le modalita' di gestione dei fondi pubblici destinati alla cooperazione allo sviluppo, in applicazione delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49. In particolare la Commissione ha il compito di accertare:
- a)i criteri e le modalita' adottati nella valutazione e nella approvazione dei programmi e nella verifica dei risultati;
- b)i criteri e le modalita' adottati nell'affidamento dei singoli progetti ad esecutori privati, comprensivi dell'elenco dei progetti e degli affidatari;
- c)l'ammontare complessivo e dettagliato, anno per anno, per settore, per tipologia, per ripartizione geografica, nonche' le relative responsabilita' organizzative dei finanziamenti stanziati ed erogati;
- d)la conformita' dei provvedimenti attuativi alle finalita' di cui alle citate leggi n. 38 del 1979, n. 73 del 1985 e n. 49 del 1987, ed in particolare a quelle indicate all'articolo 1 della legge n. 49 del 1987;
- e)lo stato di attuazione dei programmi avviati ed in particolare se, in quali casi e per quali motivi gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti;
- f)i risultati economici e sociali degli interventi finanziati a titolo bilaterale o multilaterale, con doni o crediti d'aiuto, con particolare riferimento alla sostenibilita', alla redditivita' ed alla effettiva continuita' di funzionamento degli impianti o delle iniziative, verificando l'efficacia e la congruita' delle iniziative realizzate rispetto alle esigenze delle popolazioni destinatarie. La Commisione procedera' alle opportune verifiche con i Paesi interessati;
- g)i criteri adottati nella valutazione delle iniziative di emergenza e straordinarie ed i criteri di assegnazione dei relativi progetti;
- h)la quantita' delle risorse stanziate per interventi di emergenza realmente giunte a destinazione;
- i)l'esistenza di sprechi o distorsioni nell'uso delle risorse;
- l)l'eventuale destinazione di fondi per la cooperazione a fini militari o comunque per finalita' diverse o vietate dalla citata legge n. 49 del 1987;
- m)le responsabilita' dirette o indirette di soggetti pubblici o privati nelle ipotesi di cui alle lettere i) e l);
- n)le eventuali responsabilita' politiche, amministrative, civili e penali;
- o)la corretta attuazione delle procedure concorsuali e contrattuali per la selezione del personale;
- p)l'incidenza delle spese di amministrazione e di gestione rispetto all'ammontare delle risorse effettivamente pervenute ai beneficiari finali, cioe' alle popolazioni;
- q)l'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla attivita' di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 8, una relazione che indichi le possibili modifiche legislative e regolamentari finalizzate ad assicurare una corretta gestione nonche' piu' efficaci procedure di controllo nell'uso dei fondi per la cooperazione allo sviluppo. Nello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3, la Commissione tiene conto dell'esperienza di aiuto pubblico allo sviluppo di altri Paesi industrializzati, della Comunita' europea e delle principali organizzazioni internazionali. La Commissione accertera', altresi', i criteri e le modalita' di intervento del Mediocredito, della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), della Societa' italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST) e di quanti altri organismi finanziari abbiano operato nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008
