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La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale. Il presidente della Commissione puo' chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria. La Commissione puo' acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorita' amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione puo' inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorita' giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-octies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-17;46~art3 · fonte su Normattiva