Art. 6 — Missioni
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La Commissione, allo scopo di favorire la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, puo' decidere di effettuare una o piu' missioni di verifica e controllo nei Paesi in cui sono stati realizzati i progetti, mediante visite nei Paesi in via di sviluppo. Il calendario e le modalita' di svolgimento delle missioni sono decisi dal presidente della Commissione in modo da garantire la massima partecipazione dei diversi gruppi parlamentari. Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008
