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La commissione puo' richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti. La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovra' fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Testo in vigore dal 29 novembre 1979 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-11-23;597~art5 · fonte del testo