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La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza. Decorsi dodici mesi dalla sua costituzione, la Commissione presenta al Parlamento, entro i quindici giorni successivi, un documento sull'attivita' svolta.

Testo in vigore dal 31 maggio 2014 al 27 febbraio 2016

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urn:nir:stato:legge:2014-05-30;82~art2 · fonte su Normattiva