I componenti della commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la commissione medesima abbia vietato la divulgazione. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Testo vigente dal 6 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;33~art8 · fonte su Normattiva