Art. 4 — Richiesta di atti e documenti
La commissione puo' richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorita' giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni di inchiesta, detto segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria ed alla commissione di cui alla presente legge. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Testo vigente dal 5 luglio 1994
