Art. 3 — Audizioni e testimonianze
Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, puo' essere opposto il segreto di Stato. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
Testo vigente dal 5 luglio 1994
