La Commissione puo' organizzare i suoi lavori attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1. I comitati svolgono attivita' di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione. La Commissione puo' affidare ai comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, compiti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. I comitati non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri dell'autorita' giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione, ogniqualvolta cio' sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attivita'. Gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attivita' di inchiesta della Commissione. La Commissione puo' assegnare i collaboratori di cui all'articolo 7, comma 3, ai comitati per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti. Il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, disciplina la partecipazione dei collaboratori medesimi alle riunioni del comitato.

Testo vigente dal 14 marzo 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-03-02;22~art3 · fonte su Normattiva