Art. 4 — Audizioni a testimonianza
Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 14 marzo 2023
