La Commissione ha il compito di:

  • a)svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualita' e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna fondata sul genere e, piu' in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne;
  • b)monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonche' della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonche' alla legge 19 luglio 2019, n. 69;
  • c)accertare le possibili incongruita' e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresi' la possibilita' di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;
  • d)accertare il livello di formazione e di attenzione e la capacita' d'intervento delle autorita' e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attivita' di prevenzione e di assistenza;
  • e)verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanita', l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne e al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversita';
  • f)analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;
  • g)monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;
  • h)monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziate dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilita' e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilita' 2011;
  • i)monitorare l'attivita' svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attivita', nonche' monitorare e valorizzare l'attivita' svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;
  • l)proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far si' che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, cosi' da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche;
  • m)proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la piu' adeguata prevenzione e il piu' efficace contrasto del femminicidio e, piu' in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonche' di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;
  • n)adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Testo vigente dal 17 febbraio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-02-09;12~art2 · fonte su Normattiva