Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio

Art. 1Istituzione e durata della Commissione

E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione». La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Testo vigente dal 17 febbraio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-02-09;12~art1 · fonte su Normattiva