Art. 3 — Composizione
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La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Testo in vigore dal 13 giugno 1995 al 22 dicembre 2008
