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La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione, nello svolgimento delle indagini, puo' avvalersi della collaborazione della polizia giudiziaria. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale. La Commissione puo' acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorita' amministrativa e giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione puo' inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 13 giugno 1995 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-05-25;229~art6 · fonte su Normattiva