La commissione puo' disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di qualsiasi altro pubblico dipendente, e di esperti.
Testo vigente dal 25 settembre 1981
La commissione puo' disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di qualsiasi altro pubblico dipendente, e di esperti.
Testo vigente dal 25 settembre 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1981-09-23;527~art5 · fonte su Normattiva