La commissione puo' richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti. La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovra' fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Testo vigente dal 25 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-09-23;527~art4 · fonte su Normattiva