E' istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

  • a)svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
  • b)individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel settore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
  • c)individuare le specifiche attivita' illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi con destinazioni estere e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorita' di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, per individuare attivita' volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
  • d)verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalita' di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
  • e)verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attivita' di bonifica, nonche' alla gestione dei rifiuti radioattivi;
  • f)verificare la sussistenza di attivita' illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonche' alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
  • g)verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attivita' illecite connesse a tale gestione. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita' e comunque al termine dei suoi lavori. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 15 gennaio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-01-07;1~art1 · fonte su Normattiva