Art. 9 — Disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono di minori
All'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3».
Testo vigente dal 28 agosto 2020
