Disposizioni in materia di incompatibilita' dei giudici onorari minorili Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di incompatibilita' dei giudici onorari minorili). - 1. Non possono essere nominati giudice onorario del tribunale per i minorenni o consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorita' giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attivita' professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono. 2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1. 3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o a consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni».

Testo vigente dal 28 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-29;107~art8 · fonte su Normattiva