E' soggetto all'onere del contributo di miglioria specifica a favore dei Comuni anche l'incremento di valore derivante dalle modifiche dei piani regolatori particolareggiati, che rendano possibile un piu' redditizio sfruttamento edificatorio delle aree e degli edifici esistenti, nonche' l'incremento di valore conseguente alla scadenza del termine di validita' dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare che non siano prorogate, o alle modifiche degli stessi. In ogni caso sono esenti dal contributo di cui al comma precedente i proprietari che siano intestatari degli immobili ai quali il contributo si riferisce da data antecedente a quella della deliberazione che ha approvato il piano regolatore o quello delle zone da destinare all'edilizia popolare.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art32 · fonte su Normattiva