Il gettito delle imposte, di cui ai precedenti titoli, viene contabilizzato dai Comuni distintamente dal gettito degli altri tributi e non e' assunto a far parte del bilancio economico di esercizio del Comune salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo. Il 50 per cento del gettito dei tributi di cui al comma precedente deve essere destinato dai Comuni all'esecuzione di opere pubbliche, con precedenza per le spese di acquisto o di espropriazione di aree o di edifici a zone aventi carattere storico, ambientale, e per le spese inerenti alla sistemazione della rete stradale e dei pubblici servizi. Del restante gettito il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione determina la destinazione, che puo' anche essere quella del bilancio economico.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art46 · fonte su Normattiva