Ai fini dell'applicazione della presente legge, delle dichiarazioni dei contribuenti, di cui agli articoli 6, 7, e 12, e delle rettifiche da parte dei Comuni, di cui all'articolo 17, nonche' della definizione finale dell'imposta stabilita dalla presente legge, viene data pubblicita' mediante affissione dei ruoli all'albo pretorio dei Comuni.
Testo vigente dal 21 marzo 1963
