Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti e' stabilito con tabella B allegata alla presente legge, in sostituzione delle tabelle A e B alla legge 21 marzo 1953, n. 161. Al predetto ruolo organico sono temporaneamente aggiunti i posti indicati nella tabella C allegata alla presente legge. Il riassorbimento di tali posti verra' iniziato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo al compimento del decimo anno dalla data data di entrata in vigore della presente legge, e si effettuera' usufruendo della meta' delle vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso posteriormente alla data anzidetta.

Testo vigente dal 2 gennaio 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1345~art23 · fonte su Normattiva